Art. 11.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18).

      1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non è correlata alle attitudini, ma alla concreta impossibilità di svolgere le primarie funzioni vitali senza l'assistenza prevalente, anche non continua, di terzi.